Art. 4 OPF

Definizioni

1 Nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
  1. a. per i termini sottostanti le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 : 1. sostanze attive, 2. fitoprotettori, 3. sinergizzanti, 4. coformulanti, 5. coadiuvanti;
  2. b. per i termini sottostanti le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009: 1. residui, 2. sostanze, 3. preparati, 4. sostanza potenzialmente pericolosa, 5. organismi nocivi, 6. metodi non chimici, 7. immissione sul mercato, 8. fabbricante, 9. lett. d’accesso, 10. ambiente, 11. buona pratica fitosanitaria, 12. buona pratica sperimentale, 13. test e studi, 14. uso minore, 15. serra, 16. trattamento post-raccolta, 17. prodotto di degradazione, 18. impurezza, 19. biodiversità.
2 Inoltre nella presente ordinanza s’intende per:
  1. a. microrganismi: le entità microbiologiche, cellulari o non cellulari, in particolare i batteri, le alghe, i funghi inferiori, i protozoi, i virus e i viroidi, in grado di moltiplicarsi o di trasferire materiale genetico; le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico che hanno un’attività biologica sono equiparati ai microrganismi; nella presente ordinanza i microrganismi sono anche considerati sostanze attive;
  2. b. organismi ausiliari: insetti, acari e altri artropodi nonché nematodi, inclusi i loro prodotti del metabolismo, aventi un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi sulle piante, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;
  3. c. sostanze di base: sostanze attive che adempiono le seguenti condizioni: 1. non sono sostanze potenzialmente pericolose, 2. non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, 3. non sono utilizzate principalmente per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza di base e da un agente diluente semplice, 4. non sono immessi sul mercato come prodotto fitosanitario;
  4. d. utilizzatori professionali: 1. le persone che utilizzano prodotti fitosanitari nell’ambito della loro attività professionale, 2. i titolari di un’autorizzazione speciale per l’uso di prodotti fitosanitari;
  5. e. zona d’insediamento: zona all’interno delle zone edificabili e impianti sportivi all’esterno delle zone edificabili.
3 Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/2009 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti: Unione europea Svizzera a. Espressioni in francese: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Espressioni in italiano: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Qualità di parte e diritto di ricorso delle organizzazioni che si occupano della protezione della natura nella procedura di riesame dell'autorizzazione di immettere sul mercato prodotti fitosanitari secondo l'art. 29 OP…
    · 12/02/2018 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estensione dell'autorizzazione per l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario; principio di precauzione
    · 30/04/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.