Art. 16 LSR

Controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale

1 L’autorità di sorveglianza sottopone le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni.
1bis ...
1ter Quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, l’autorità di sorveglianza procede a un controllo a prescindere dalla frequenza prevista al cpv. 1.
2 L’autorità di sorveglianza controlla:
  1. a. la correttezza delle indicazioni fornite nei documenti d’abilitazione;
  2. b. l’adempimento degli obblighi legali, degli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità da essa riconosciuti, come pure il rispetto dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regolamento di quotazione;
  3. c. la qualità dei servizi di revisione forniti, procedendo per sondaggio;
  4. d. il rispetto e l’attuazione delle istruzioni da essa impartite.
3 L’autorità di sorveglianza redige, a destinazione dell’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’impresa di revisione, un rapporto sul risultato del controllo.
4 Se constata infrazioni agli obblighi legali, l’autorità di sorveglianza ammonisce per scritto l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, le impartisce istruzioni per regolarizzare la situazione e le impone un termine massimo di 12 mesi per farlo. Per motivi gravi può prorogare il termine adeguatamente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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