Fatti
La Posta Svizzera SA e PostAuto SA (ricorrenti) hanno chiesto il 15 luglio 2019 all'Autorità federale di sorveglianza sulla revisione (RAB), fondandosi sulla LTras, la trasmissione di una copia del rapporto di verifica della RAB concernente la verifica ad hoc delle attività di revisione della [A. SA] per PostAuto SA, nonché dei documenti ivi richiamati, in via subordinata la consultazione. Il presupposto era un comunicato stampa della RAB del 4 dicembre 2018, in cui venivano constatate 'carenze in parte considerevoli'.
La RAB ha negato l'accesso il 5 agosto 2019, rispettivamente con decisione del 17 ottobre 2019. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha raccomandato il 26 settembre 2019 la concessione dell'accesso previa audizione dei terzi interessati. Il Tribunale amministrativo federale, Sezione II, ha respinto il ricorso con sentenza del 16 dicembre 2020 (B-6115/2019).
Le ricorrenti hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (I Corte di diritto pubblico, sentenza 1C_93/2021 del 6 maggio 2022), chiedendo l'annullamento della sentenza nonché la trasmissione, in via subordinata la consultazione, dei documenti. La RAB ha chiesto la reiezione.
Questioni controverse:
- Se l'art. 19 cpv. 2 LSR costituisca una norma speciale ai sensi dell'art. 4 LTras.
- Se i dati personali contenuti nel rapporto di verifica possano essere anonimizzati (art. 9 LTras).
- Se sussista un interesse pubblico preponderante all'accesso (art. 7 cpv. 2 LTras, art. 19 cpv. 1bis LPD, art. 6 cpv. 2 OTras).
Diritto
Il Tribunale federale riconosce la propria competenza: si tratta di una decisione d'ultima istanza del Tribunale amministrativo federale in materia di principio di trasparenza (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a LTF in combinato disposto con l'art. 16 cpv. 1 LTras). Le ricorrenti sono legittimate ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF, poiché la loro domanda di accesso non è stata accolta. Il ricorso è quindi ammissibile.
Sulla questione della norma speciale: il Tribunale federale nega che l'art. 19 cpv. 2 LSR costituisca una norma speciale ai sensi dell'art. 4 LTras. Secondo il tenore letterale, la genesi, lo scopo e la sistematica, l'art. 19 cpv. 2 LSR disciplina soltanto l'informazione attiva del pubblico da parte della RAB su procedure in corso o concluse, in casi eccezionali (protezione delle persone coinvolte, rettifica di notizie errate, credibilità della vigilanza). Esso non vieta di comunicare, su domanda di accesso, informazioni ulteriori, purché siano adempiute le condizioni della LTras. La mancanza di un'indicazione di coordinamento nel messaggio depone contro una lex specialis (DTF 146 II 265 consid. 5.2.1). Anche il segreto di revisione (art. 730b CO, art. 7 cpv. 1 lett. g LTras) e il segreto d'ufficio (art. 34 LSR) non portano a un risultato diverso; le ricorrenti sono titolari legittimate del segreto. La LTras è quindi applicabile e le ricorrenti hanno in linea di principio un diritto di accesso ai sensi dell'Art. 6 LTras.
Sull'anonimizzazione: l'istanza precedente ha considerato il rapporto di verifica in modo troppo indifferenziato come non anonimizzabile. I dati personali di persone fisiche (ad esempio i nomi dei collaboratori) potrebbero essere anonimizzati (art. 9 cpv. 1 LTras); ciò va recuperato. La valutazione dell'attività di revisione della [A. SA] , invece, non è anonimizzabile, per cui si applica l'art. 9 cpv. 2 LTras in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 1bis LPD e deve essere effettuata una ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LTras.
Sulla ponderazione degli interessi: il Tribunale federale rimprovera più volte all'istanza precedente. In primo luogo non è chiaro se il rapporto di verifica, che non fa parte della procedura di enforcement, contenga dati su perseguimenti e sanzioni amministrativi ai sensi dell'art. 3 lett. c n. 4 LPD e sia quindi degno di particolare protezione; l'istanza precedente ha ammesso ciò senza motivazione. In secondo luogo, essa non ha sufficientemente esaminato il danno alla reputazione della [A. SA] (in particolare se esso si sia già prodotto con il comunicato stampa). In terzo luogo, essa…