Art. 34 LSR
Segreto d’ufficio
1 Il personale e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.
2 L’obbligo del segreto sussiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo dell’autorità di sorveglianza.
3 Senza l’accordo dell’autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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