Art. 5 LSR
Condizioni per l’abilitazione dei revisori
1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
- a. è incensurata;
- b. vanta una formazione secondo l’articolo 4 cpv. 2;
- c. dimostra di possedere un’esperienza professionale di un anno.
2 L’esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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Zulassung als Revisionsexperte / Revisor4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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