Art. 5 LSR

Condizioni per l’abilitazione dei revisori

1 Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
  1. a. è incensurata;
  2. b. vanta una formazione secondo l’articolo 4 cpv. 2;
  3. c. dimostra di possedere un’esperienza professionale di un anno.
2 L’esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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