Art. 22 OPT
Obbligatorietà
1 Le concezioni e i piani settoriali vincolano le autorità.
2 Le concezioni e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici.
3 Un dato acquisito vincola le autorità nella misura in cui sia possibile valutare le ripercussioni su territorio e ambiente sulla scorta dei documenti relativi ai piani settoriali e dello stato delle pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni al momento in cui l’avvenuta coordinazione è decisa.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decisione di approvazione dei piani per una linea d'alta tensione di 380/220/132/65 kV tra Bitsch/Massaboden-Filet/Mörel-Ulrichen ("Gommerleitung").19 citazioni
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2Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 348 citazioni
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7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.