Art. 28 OPT

Rilevamenti dei Cantoni

1 Nell’ambito della loro pianificazione direttrice (art. 6–12 LPT), i Cantoni designano le superfici per l’avvicendamento delle colture, giusta l’articolo 26 capoversi 1 e 2, insieme agli altri territori idonei all’agricoltura.
2 A tale scopo essi forniscono per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull’ubicazione, l’estensione e la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture; essi rilevano quali superfici per l’avvicendamento colturale sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l’utilizzazione agricola.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 100 2019 210
    24/03/2020 · 1 citazioni de
  • VG.2013.00098
    26/02/2014 · 1 citazioni de
  • Entlassung von Grundstücken aus dem Inventar der Fruchtfolgeflächen
    · 16/12/2020 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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