Art. 28 OPT
Rilevamenti dei Cantoni
1 Nell’ambito della loro pianificazione direttrice (art. 6–12 LPT), i Cantoni designano le superfici per l’avvicendamento delle colture, giusta l’articolo 26 capoversi 1 e 2, insieme agli altri territori idonei all’agricoltura.
2 A tale scopo essi forniscono per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull’ubicazione, l’estensione e la qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture; essi rilevano quali superfici per l’avvicendamento colturale sono situate in zone edificabili non urbanizzate o in altre zone non previste per l’utilizzazione agricola.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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100 2019 2101 citazioni24/03/2020 · 1 citazioni de
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VG.2013.000981 citazioni26/02/2014 · 1 citazioni de
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Entlassung von Grundstücken aus dem Inventar der Fruchtfolgeflächen0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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