Fatti

Parti e istanze: La ricorrente è il Comune di Ittigen, rappresentato dal Municipio. Il convenuto è il Consiglio di Stato del Cantone di Berna, agente tramite la Direzione dell'interno e della giustizia. L'istanza precedente è il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna (sentenza del 24 marzo 2020, 100.2019.210U). L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) si è espresso e ha aderito alla decisione del Tribunale amministrativo.

Oggetto: Svincolo di fondi dall'inventario delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC).

Fatti:

  • Il 18 settembre 2014 l'Ufficio dei comuni e dell'ordinamento del territorio (AGR) e l'Ufficio dell'agricoltura e della natura (LANAT) hanno informato i comuni in merito alle integrazioni previste dell'inventario cantonale delle SAC.
  • Il Comune di Ittigen ha fatto presente che le SAC iscritte nell'inventario nelle zone «Ittigenfeld» e «Chasseralstrasse» sono designate nel Piano direttore regionale globale dei trasporti e degli insediamenti (RGSK) della Conferenza regionale Berna-Mittelland come settori prioritari per l'espansione insediativa abitativa (fissazione da parte del Cantone il 23 maggio 2017). Essa intendeva delimitarvi zone con obbligo di pianificazione (ZPP L e M). Inoltre ha contestato la qualità di SAC di una superficie aggiuntiva da iscrivere sulla particella n. 3733.
  • Il 15 novembre 2017 il Comune ha chiesto di rinunciare all'iscrizione della superficie aggiuntiva e di svincolare dall'inventario le superfici nei perimetri delle ZPP.
  • Il 29 agosto 2018 il Consiglio di Stato ha deciso di iscrivere definitivamente le superfici aggiuntive rettificate (complessivamente 278 ha) e di svincolare le superfici iscritte provvisoriamente che non soddisfacevano i criteri per le SAC. La superficie aggiuntiva contestata sulla particella n. 3733 è rimasta nell'inventario come «superficie aggiuntiva non rettificata»; la domanda di svincolo per le zone ZPP non è stata accolta.
  • Un primo ricorso del Comune al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 28 maggio 2019 (sentenza 1C_537/2018) ed è stato trasmesso al Tribunale amministrativo. Quest'ultimo ha respinto il ricorso il 24 marzo 2020, nella misura in cui era ammissibile, e non è entrato nel merito delle domande più ampie (annullamento della decisione del Consiglio di Stato, annullamento dell'inventario, domande di accertamento dell'illegittimità federale della carta indicativa e della qualificazione come piano settoriale o direttore) .
  • Con ricorso dell'11 maggio 2020 il Comune ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione dell'istanza precedente e di rinviare la causa per un nuovo giudizio; in via eventuale, l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato risp. della carta indicativa; in via subeventuale, l'accertamento dell'illegittimità federale della carta indicativa e l'annullamento dell'inventario.
  • Il Tribunale amministrativo e la Direzione dell'interno e della giustizia hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Questione controversa: Il inventario cantonale delle SAC, in particolare il rilevamento delle superfici particella per particella e l'iscrizione di superfici aggiuntive non rettificate come riserva, viola l'autonomia comunale nella pianificazione locale (art. 50 cpv. 1 Cost. in relazione con l'art. 109 Cost. cant. BE) ovvero è contrario al diritto federale, e il conflitto tra protezione delle SAC e sviluppo insediativo avrebbe dovuto essere risolto già a livello di inventario?

Diritto

Ammissibilità e oggetto del ricorso: Il Comune, quale titolare della pianificazione direttrice e di utilizzazione comunale, è legittimato a proporre il ricorso per violazione dell'autonomia ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF. Il Tribunale federale esamina soltanto le domande che il Tribunale amministrativo ha valutato nel merito. La motivazione dell'inammissibilità (oggetto del ricorso superato; domande di accertamento sussidiarie rispetto alle domande di modifica) non è contestata in modo sostanziato dal Comune; il Tribunale federale si limita pertanto alle domande di svincolo e di mancata iscrizione.

Basi giuridiche e autonomia: Le SAC sono superfici agricole di particolare pregio con una protezione rafforzata (art. 3 cpv. 2 lett. a e art. 15 cpv. 3 LPT; art. 26 segg. OPT). L'art. 30 cpv. 1bis OPT inasprisce i presupposti per le zonizzazioni edificabili; l'art. 28 OPT esige il rilevamento cartografico delle SAC per ogni comune; la scheda settoriale SAC 2020 esige l'inventariazione di tutti i suoli con qualità di SAC (G4). Nel Cantone di Berna gli art. 8a-8c LC e gli art. 11a-11g OEC disciplinano la salvaguardia e l'utilizzazione del suolo agricolo. I comuni sono autonomi nella pianificazione locale (art. 50 cpv. 1 Cost.), ma il legislatore cantonale può successivamente restringere i limiti, purché non siano toccate competenze direttamente garantite dalla Costituzione. Il comune può tuttavia far valere la competenza formale e la legittimità materiale dell'ingerenza (DTF 146 I 36 consid. 3.3). Il diritto federale e il diritto costituzionale cantonale sono esaminati liberamente, mentre il diritto legislativo e regolamentare cantonale solo sotto il profilo dell'arbitrio.

Competenza del Consiglio di Stato: L'art. 11a cpv. 3 OEC/BE prevede espressamente che il Consiglio di Stato rilevi le SAC in un inventario. Il rilevamento particella per particella è necessario secondo l'art. 28 cpv. 2 OPT. Il Tribunale amministrativo ha correttamente distinto tra la determinazione e il rilevamento delle SAC nell'inventario da un lato e l'utilizzazione (zonizzazione, progetti edilizi) dall'altro; l'uso pianificatorio è deciso soltanto nella procedura di piano di utilizzazione o di permesso di costruzione. Non si ravvisa arbitrio.

Inventariazione oltre il minimo richiesto:…