Art. 26 OPT

Principi

1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all’agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio.
2 Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell’equilibrio ecologico.
3 Un’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l’approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Delimitazione di spazi riservati alle acque nella zona agricola: in che misura le superfici per l'avvicendamento delle colture devono essere compensate? Interpretazione dell'art. 36a cpv. 3 LPAc secondo il testo (consid…
    · 13/12/2019 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Attuazione di un'iniziativa popolare cantonale formulata come proposta generica
    · 27/05/2015 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 02/04/2008 · 13 citazioni de
  • Plangenehmigung (Ausführungsprojekte zu Nationalstrasse; SABA Schwetti)
    · 29/03/2012 · 11 citazioni de
  • 26/04/2006 · 5 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.