Art. 26 OPT
Principi
1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono parte dei territori idonei all’agricoltura (art. 6 cpv. 2 lett. a LPT); esse sono costituite dalle superfici coltive idonee, comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i prati naturali confacenti alla campicoltura, e sono assicurate con provvedimenti della pianificazione del territorio.
2 Esse sono designate in funzione delle condizioni climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici) come pure nel rispetto delle necessità dell’equilibrio ecologico.
3 Un’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati, una base sufficiente per l’approvvigionamento del Paese ai sensi del piano di alimentazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Delimitazione di spazi riservati alle acque nella zona agricola: in che misura le superfici per l'avvicendamento delle colture devono essere compensate? Interpretazione dell'art. 36a cpv. 3 LPAc secondo il testo (consid…2 citazioni
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2Attuazione di un'iniziativa popolare cantonale formulata come proposta generica1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni02/04/2008 · 13 citazioni de
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Plangenehmigung (Ausführungsprojekte zu Nationalstrasse; SABA Schwetti)11 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
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