Fatti

I ricorrenti [AX.] e [BX.] si oppongono alla decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che ha approvato il piano di gestione privata Rütibühl per l'ampliamento dell'istituto Rütibühl sul terreno n. catastale 5420 nel comune di Herrliberg. I ricorrenti sono proprietari del terreno adiacente n. catastale 4260 e sostengono che il piano di gestione viola i loro diritti.

L'istituto Rütibühl è una casa di cura per donne con disabilità intellettiva e deve essere ampliato di 911 m2 su 2'791 m2. Il piano di gestione assegna la parcelle n. catastale 5420, di 9'303 m2, a una zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT.

I ricorrenti hanno presentato un ricorso contro la decisione del Consiglio comunale del 3 dicembre 2003, che ha approvato il piano di gestione, alla Commissione di ricorso cantonale per le costruzioni II. Questa ha respinto il ricorso e il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto anche il ricorso presentato contro tale decisione.

Legge

Il Tribunale federale deve esaminare se il ricorso amministrativo è ammissibile e se i ricorrenti sono stati lesi nei loro diritti dalla decisione impugnata. I ricorrenti sostengono che il piano di gestione viola i loro diritti, poiché crea una zona edificabile minima all'interno della zona agricola e viola il principio di uguaglianza e il divieto di arbitrio.

Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che il piano di gestione corrisponde agli obiettivi e ai principi della pianificazione dell'uso del suolo ai sensi della LPT e che l'assegnazione del terreno n. catastale 5420 alla zona edificabile non costituisce un'elusione dell'art. 24 LPT. Il Tribunale…