Fatti

La Direzione delle costruzioni e della protezione dell'ambiente del Cantone di Basilea Campagna (BUD) ha deciso il 16 agosto 2016, per 18 Comuni delle due valli della Frenke, un piano di utilizzazione cantonale dello spazio riservato alle acque per i corsi d'acqua situati al di fuori della zona edificabile. Durante il termine di pubblicazione sono pervenute 55 opposizioni di privati, Comuni e associazioni d'interesse.

Il Governo del Cantone di Basilea Campagna ha respinto il 2 maggio 2017 le opposizioni pendenti, nella misura in cui vi è entrato. Contro questa decisione hanno presentato ricorso alla Corte cantonale di Basilea Campagna l'Unione contadina di Basilea (entrambi i semicantoni), nonché vari agricoltori, tra cui A. La Corte ha riunito le procedure e ha respinto i ricorsi il 28 marzo 2018, nella misura in cui vi è entrata.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 gennaio 2019, A. e l'Unione contadina di Basilea (entrambi i semicantoni) hanno adito il Tribunale federale. Hanno chiesto che le superfici per l'avvicendamento colturale nello spazio riservato alle acque siano compensate integralmente e non siano computate nell'estensione minima cantonale. Hanno inoltre chiesto di accertare che l'art. 41a cpv. 5 OPAc contrasti con l'art. 36a LPAc.

Oggetto della lite: La perdita di superfici per l'avvicendamento colturale nello spazio riservato alle acque deve essere compensata e l'art. 41c OPAc, che compensa solo le perdite effettive irreversibili, è compatibile con l'art. 36a cpv. 3 LPAc?

Esito: Il ricorso dell'Unione contadina non è stato trattato; il ricorso di A. è stato respinto, nella misura in cui vi è entrato.

Diritto

Il Tribunale federale esamina anzitutto il tenore dell'art. 36a cpv. 3 LPAc. La frase secondo cui lo spazio riservato alle acque non è considerato superficie per l'avvicendamento colturale suggerisce, è vero, che le superfici per l'avvicendamento colturale nello spazio riservato alle acque perdano la loro qualità e debbano essere compensate. L'interpretazione non è però imperativa: il termine «perdita» può essere inteso anche nel senso di un consumo effettivo, come avviene per la disposizione identicamente formulata dell'art. 38a cpv. 2 LPAc in caso di ampliamento dell'alveo. Inoltre, l'art. 36a cpv. 3 terzo periodo LPAc rinvia per l'obbligo di sostituzione alle direttive del piano settoriale della Confederazione.

La genesi della norma non è univoca. La CAPTA-S e il Consiglio nazionale hanno concordemente ritenuto che si dovesse compensare solo la perdita effettiva di terreno dovuta all'ampliamento dell'alveo. Interventi parlamentari successivi e la mozione 12.3334 mostrano però la necessità di chiarimenti. I materiali dimostrano tuttavia che non si intendeva creare un nuovo obbligo di compensazione che andasse oltre il piano settoriale.

Il piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento colturale serve a garantire una riserva di suolo per l'alimentazione in tempi di crisi. Determinante per la computabilità non è quindi l'utilizzazione attuale, bensì il fatto che la fertilità del suolo si conservi a lungo termine e che la superficie possa essere di nuovo coltivata intensivamente in periodi di necessità. Un utilizzo estensivo è compatibile con questo scopo. L'obbligo di compensazione deriva dal dovere dei Cantoni di…