Art. 3 OPT

Ponderazione degli interessi

1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto:
  1. a. verificano gli interessi in causa;
  2. b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili;
  3. c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione.
2 Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi
    · 12/11/2018 · 35 citazioni Riassunto
  2. 2
    Costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia
    · 11/03/2008 · 28 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale
    · 24/03/2020 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Parco eolico del Grenchenberg; obbligo di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 LPT)
    · 24/11/2021 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale
    · 07/11/2023 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.