Art. 3 OPT
Ponderazione degli interessi
1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi. In tale contesto:
- a. verificano gli interessi in causa;
- b. valutano gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili;
- c. tengono conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione.
2 Nella motivazione delle decisioni esse presentano la ponderazione degli interessi.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pianificazione della protezione delle rive del Wohlensee; ponderazione globale degli interessi35 citazioni
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2Costruzione di una pista da sci in una bandita federale di caccia28 citazioni
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3Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale12 citazioni
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4Parco eolico del Grenchenberg; obbligo di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 LPT)11 citazioni
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5Delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gestaltungsplan22 citazioni
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14 citazioni30/05/2005 · 14 citazioni de
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13 citazioni02/04/2008 · 13 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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