Fatti

Parti: A. e co-ricorrenti contro U. AG e Direzione dei lavori pubblici del Canton LAS

Tribunale: I. sezione pubblica del Tribunale federale

Data: 7 novembre 2023

Fatti:

Il 28 gennaio 2004 il Gran Consiglio del Canton LAS designò l'area Stockeri nel comune di Risch come sito per una discarica di inerti. Il Consiglio federale approvò l'inserimento nel piano direttore con condizioni il 11 gennaio 2006. Il 30 settembre 2008 il Consiglio di Stato del Canton LAS istituì una zona d'utilizzo cantonale per impianti di smaltimento dei rifiuti. La Direzione dei lavori pubblici concesse alla U. AG l'autorizzazione per la costruzione della discarica Stockeri. Dopo numerose opposizioni e procedimenti giudiziari, la questione fu rinviata al Consiglio di Stato per una nuova valutazione.

Il 17 e 24 novembre 2017 l'Ufficio di pianificazione territoriale presentò una nuova domanda di delimitazione di una zona d'utilizzo cantonale per impianti di smaltimento dei rifiuti nell'area Stockeri. La Commissione federale per la protezione della natura e del patrimonio (CFPNP) chiese di rinunciare alla delimitazione della zona d'utilizzo cantonale. Con disposizione del 4 dicembre 2019 la Direzione dei lavori pubblici delimitò la zona d'utilizzo cantonale. Contro questa disposizione A. e B. nonché 22 altre persone presentarono ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo. Il Tribunale amministrativo respinse i ricorsi.

Contro le sentenze del Tribunale amministrativo A. e B. nonché 18 altre persone presentarono ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale federale riunì i due ricorsi, li accolse e annullò le sentenze contestate nonché la decisione della Direzione dei lavori pubblici.

Legge

I ricorrenti lamentano una violazione di diverse disposizioni del diritto federale di protezione della natura e del patrimonio, in particolare dell'art. 6 della legge federale sulla protezione della natura e del patrimonio (LPN) e dell'art. 5 dell'ordinanza concernente l'inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali (OIFP).

La contestata zona d'utilizzo cantonale per impianti di smaltimento dei rifiuti si trova nell'area "BLN 1309 Lago di LAS" dell'inventario federale dei paesaggi e dei monumenti naturali di importanza nazionale (BLN). L'area della zona d'utilizzo era precedentemente assegnata alla zona agricola, che è sovrapposta da una zona di protezione del paesaggio comunale. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni, nell'adempimento dei compiti federali, provvedono affinché il paesaggio e l'aspetto dei luoghi siano rispettati. L'Art. 6 LPN stabilisce requisiti più severi per la procedura di ponderazione in caso di gravi interventi su oggetti protetti.

Il tribunale di primo grado giunse alla conclusione che la delimitazione della zona d'utilizzo cantonale non comporta una grave compromissione dell'area "BLN 1309 Lago di LAS". I ricorrenti sostengono che la compromissione dell'oggetto protetto sia…