Art. 47 OPT
Informazione nei confronti dell’autorità cantonale preposta all’approvazione
1 L’autorità che emana i piani di utilizzazione informa l’autorità cantonale preposta all’approvazione (art. 26 cpv. 1 LPT) su come i piani di utilizzazione tengono conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio (art. 1 e 3 LPT), dei suggerimenti provenienti dalla popolazione (art. 4 cpv. 2 LPT), dei piani settoriali e delle concezioni della Confederazione (art. 13 LPT), del piano direttore (art. 8 LPT) e delle esigenze poste dall’ulteriore diritto federale, in particolare dalla legislazione sulla protezione dell’ambiente.
2 In particolare, indica le riserve di utilizzazione presenti nelle zone edificabili esistenti e le misure da adottare, nonché i tempi entro cui adottarle, per poter sfruttare tali riserve oppure per poterle edificare in modo conforme alla destinazione della zona.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riduzione e ridefinizione della zona edificabile nell'ambito dell'adozione di una nuova pianificazione dell'utilizzazione6 citazioni
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2Limitazione delle emissioni di un centro commerciale e per il tempo libero secondo il modello bernese di potenzialità dei movimenti d'autoveicoli4 citazioni
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3Delimitazione di una zona di utilizzazione cantonale per la realizzazione di una discarica nel perimetro di un oggetto IFP; obbligo di effettuare un EIA nella procedura del piano di utilizzazione speciale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gestaltungsplan19 citazioni
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Erweiterung der Zone für öffentliche Nutzung13 citazioni
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Raumplanung/ Ortsplanung der Gemeinde Rickenbach8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.