Fatti

Parti e soggetti del procedimento:

I ricorrenti sono

  • la comunione ereditaria di [A.A.] e della defunta [B.A.] , composta da [C.A.] e [D.A.] (ricorrente 1, procedimento 1C_588/2023),
  • la [E. SA] (ricorrente 2, procedimento 1C_593/2023),
  • [F.F.] (ricorrente 3, procedimento 1C_602/2023).

    I resistenti sono

    • il Comune di Rickenbach, rappresentato dal Consiglio comunale,
    • il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna, rappresentato dal Dipartimento dell’edilizia, dell’ambiente e dell’economia (DEAE).

    Fatto:

    Il Comune di Rickenbach comprende le frazioni di Rickenbach e Pfeffikon, che hanno fuso i loro territori nel 2013. L’ultima revisione generale della pianificazione locale di Rickenbach è stata decisa nel 2011 e approvata dal Consiglio di Stato nel 2012. Il piano di zona insediativa di Pfeffikon risale al 1995 (approvato nel 1996).

    Con lettera del 11 giugno 2018, il DEAE ha comunicato al Comune che, a causa della sua sovraccapacità di zone edificabili, era considerato un Comune soggetto a riclassificazione. L’8 novembre 2018 sono stati resi noti i criteri determinanti per le riclassificazioni. Il Comune ha redatto una relazione e nel giugno 2020 ha presentato una revisione parziale della pianificazione locale per la verifica preliminare. Il DEAE ha accertato una sovraccapacità computazionale di 18 ha, mentre la somma delle superfici da riclassificare ammontava a 2,98 ha.

    Nella seduta comunale del 27 settembre 2021, gli aventi diritto di voto hanno accolto numerose opposizioni e hanno mantenuto diversi fondi in zona edificabile, mentre altri (tra cui i fondi n. 100, 128, 173, 174 e 1072) sono stati assegnati a zona non edificabile. Contro tale delibera ha proposto ricorso, tra gli altri, [F.F.] , proprietario del fondo n. 174. Il Consiglio di Stato, con decisione del 28 giugno 2022, ha approvato la modifica parziale del piano di zona e disposto la riclassificazione di diversi fondi in zona agricola. Il ricorso di [F.F.] è stato respinto.

    Contro la decisione del Consiglio di Stato i ricorrenti hanno proposto ricorso presso il Tribunale cantonale di Lucerna, che il 26 settembre 2023 ha respinto i ricorsi. Contro tali sentenze i ricorrenti hanno proposto ricorso al Tribunale federale tra il 2 e il 9 novembre 2023.

    Conclusioni dei ricorrenti:

    Ricorrente 1 (1C_588/2023): Annullamento della decisione di approvazione del Consiglio di Stato e della delibera comunale del 27 settembre 2021. In via subordinata, annullamento della sola riclassificazione del fondo n. 373.

    Ricorrente 2 (1C_593/2023): Annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e rinvio al Tribunale cantonale o al Consiglio di Stato.

    Ricorrente 3 (1C_602/2023): Annullamento della sentenza del Tribunale cantonale e diniego dell’approvazione della revisione parziale della pianificazione locale (fatta eccezione per la delimitazione degli spazi per le acque), con contestuale trattazione nell’ambito della revisione generale.

    Legge

    Ammissibilità dei ricorsi:

    I ricorsi sono ammissibili poiché i ricorrenti, in qualità di proprietari dei fondi riclassificati, hanno un interesse degno di protezione all’annullamento delle decisioni impugnate (art. 89 cpv. 1 LTF). I ricorsi sono stati proposti nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF). La violazione del diritto federale può essere esaminata d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), mentre i diritti fondamentali possono essere scrutinati solo in caso di specifica censura e motivazione (art. 106 cpv. 2 LTF).

    Strategia cantonale di riclassificazione e sue basi giuridiche:

    Ai sensi dell’art. 15 LPT, le zone edificabili devono corrispondere al fabbisogno prevedibile per 15 anni. Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte (art. 15 cpv. 2 LPT). Il Cantone di Lucerna ha definito nel piano direttivo cantonale (PDC2015) e nella strategia di riclassificazione criteri concreti per le riclassificazioni. Il Comune di Rickenbach è stato classificato come Comune soggetto a riclassificazione poiché presenta una sovraccapacità computazionale di 18 ha. Le superfici da riclassificare, pari a quasi 3 ha, sono state individuate secondo criteri uniformi (ad es. ubicazione non edificata, accessibilità, collegamento con i trasporti pubblici, edificabilità).

    Ammissibilità della revisione parziale e coordinamento con la revisione generale:

    I ricorrenti contestano che le riclassificazioni siano state decise in una revisione parziale anticipata, nonostante sia in corso una revisione generale della pianificazione locale. Il Tribunale federale rileva che una revisione parziale è ammissibile qualora sia delimitata in modo chiaro dal punto di vista spaziale e tematico e non pregiudichi la revisione generale. Nel caso di specie, la revisione parziale si è limitata alla riclassificazione di fondi non edificati, situati in posizione periferica, che soddisfacevano i criteri cantonali. Non si ravvisa alcun pregiudizio per la revisione generale, poiché la revisione parziale rappresenta solo un primo passo per la ridimensionamento delle zone edificabili. Il Comune ha inoltre addotto motivi ragionevoli per la procedura a tappe, segnatamente la resistenza alle riclassificazioni e il rischio di un ritardo della revisione generale.

    Considerazione dei riferimenti extra-cantonali e principio di uguaglianza:

    I ricorrenti eccepiscono che non sono stati considerati i riferimenti extra-cantonali della frazione di Pfeffikon al Cantone Argovia. Il Tribunale federale constata che le autorità cantonali e comunali hanno effettivamente tenuto conto della vicinanza ai Comuni argoviesi di Reinach e Menziken, reputando opportuno uno sviluppo insediativo solo nel nucleo abitato di Pfeffikon. Ciò corrisponde al principio di concentrazione insediativa (art. 3 cpv. 3 lett. a LPT).

    Anche l’eccezione di un trattamento ineguale viene respinta. I ricorrenti non possono invocare una violazione del principio di uguaglianza, poiché i criteri di riclassificazione sono stati applicati in modo fondato e non arbitrario. La mancata riclassificazione di altri fondi (ad…