Art. 34b OPT

Edifici e impianti per la tenuta e l’utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT)

1 Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR).
2 Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall’azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.
3 Il parco realizzato per l’uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l’articolo 2 cpv. 3 lett. f dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
  1. a. deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l’utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del n. di cavalli, è necessaria un’area di uscita aggiuntiva, quest’ultima può essere distaccata dalla scuderia;
  2. b. se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell’aera di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
4 Gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
  1. a. possono essere impiegati esclusivamente per l’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda;
  2. b. possono essere impiegati in comune da più aziende;
  3. c. possono avere una superficie massima di 800 m 2 ; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
  4. d. devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
  5. e. non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
  6. f. possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
  7. g. non possono essere muniti di altoparlanti;
  8. h. devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
5 Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell’utilizzazione di cavalli.
6 Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all’articolo 34.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Costruzione di nuovi edifici abitativi in zona agricola in relazione con la tenuta e l'utilizzazione di cavalli; interpretazione e portata dell'art. 34b cpv. 5 OPT; esame della conformità alla zona
    · 07/02/2019 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Baubewilligung; Pferdehaltung und Erweiterung Pferdeauslauffläche
    · 23/03/2018 · 14 citazioni de Riassunto
  • 29/09/2014 · 7 citazioni de
  • Autorizzazione edilizia
    · 28/01/2020 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.