Art. 28 LRTV
Offerta editoriale destinata all’estero
1 Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull’estensione dell’offerta editoriale destinata all’estero conformemente all’articolo 24 cpv. 1 lett. c e sui relativi costi.
2 In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.
3 La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al cpv. 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al cpv. 2.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Allacciamento di una radio locale ai servizi di telediffusione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.