Fatti

La Società svizzera di radiotelevisione (SSR) assicura dal 1931 il servizio di programmazione della rete telefonica (comprendente 6 canali). Essa diffonde su tre canali i primi programmi radio di Schweizer Radio DRS, Radio Svizzera Romanda e Radio della Svizzera Italiana, che sono essenzialmente una diffusione parallela dei programmi accessibili anche tramite le frequenze FM. I programmi originali diffusi sugli altri tre canali sono "Light" (principalmente musica leggera), "Classic" (principalmente musica classica) e "Channel one" (musica leggera e trasmissioni in lingua inglese). Nel Cantone dei Grigioni, la SSR diffonde al posto del programma "Light" quello di "Radio Rumantsch". Il 22 dicembre 1993, l'Ufficio federale delle comunicazioni ha approvato "in linea di principio" la richiesta di Radio Piz Corvatsch AG di diffondere il suo programma sulla rete telefonica nella sua zona di copertura ufficiale. Esso ha invitato la SSR a indicare, entro 30 giorni, quale programma diffuso sulla rete telefonica nella zona di copertura ufficiale di Radio Piz Corvatsch potrebbe essere sostituito. La SSR ha presentato un ricorso amministrativo contro questa decisione presso il Dipartimento federale dei trasporti e dell'energia; contro la decisione di rigetto di quest'ultimo, ha depositato il 30 giugno 1994 un ricorso di diritto amministrativo, che il Tribunale federale ha respinto.

Legge

In primo luogo, il Tribunale federale esamina se l'art. 108 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla radio e la televisione (ORTV), su cui si basa la decisione a favore di Radio Piz Corvatsch AG, sia contrario al sistema e alla legge. Esso conclude che questa disposizione non è di per sé illegale o contraria al sistema, poiché le aziende delle PTT, diffondendo programmi radio sulla loro rete telefonica, agiscono in modo simile a un concessionario di rete via cavo, e l'art. 47 della Legge sulla radio e la televisione (LRTV) prevede che l'Ufficio federale possa obbligare il gestore di una rete via cavo a diffondere un programma non diffuso via etere, su mandato di un emittente svizzera a livello locale o regionale.

Successivamente, il Tribunale federale esamina il rapporto tra l'art. 108 cpv. 2 ORTV e l'art. 20 cpv. 2 della concessione della SSR del 1992, che prevede che il servizio di programmazione della rete telefonica rimanga "fino a nuovo ordine" un affare della SSR.…