Art. 2 LRTV

Definizioni

Nella presente legge si intende per:
  1. a. programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
  2. b. trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
  3. c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; cbis. contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
  4. d. emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
  5. e. programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;
  6. f. trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC );
  7. g. diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;
  8. h. servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
  9. i. servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; j preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;
  10. k. pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;
  11. l. televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
  12. m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;
  13. n. programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;
  14. o. sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
  15. p. canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 cpv. 1.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità di "slogans" o "claims" nell'ambito della sponsorizzazione radiotelevisiva ("Celebrations")
    · 20/05/2008 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Allocuzione del Consigliere federale Maurer alla radio SRF prima della votazione federale sul "progetto Frontex"; compatibilità della diffusione da parte della SRG SSR delle allocuzioni del Consiglio federale prima dell…
    · 28/08/2024 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Allacciamento di una radio locale ai servizi di telediffusione
    · 10/03/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.