Art. 2 LRTV
Definizioni
Nella presente legge si intende per:
- a. programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;
- b. trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;
- c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità; cbis. contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- d. emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;
- e. programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;
- f. trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC );
- g. diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;
- h. servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- i. servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma; j preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;
- k. pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;
- l. televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;
- m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;
- n. programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;
- o. sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;
- p. canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 cpv. 1.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di "slogans" o "claims" nell'ambito della sponsorizzazione radiotelevisiva ("Celebrations")5 citazioni
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2Allocuzione del Consigliere federale Maurer alla radio SRF prima della votazione federale sul "progetto Frontex"; compatibilità della diffusione da parte della SRG SSR delle allocuzioni del Consiglio federale prima dell…1 citazioni
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3Allacciamento di una radio locale ai servizi di telediffusione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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5 citazioni20/05/2008 · 5 citazioni de
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.