Art. 67 LRTV

Divieti cantonali riguardanti le antenne

1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:
  1. a. la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e b. la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.
2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Inchiesta nell'emissione "Kassensturz" concernente una decisione passata in giudicato emessa dall'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
    · 29/11/1996 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2017.00778
    29/08/2019 · 0 citazioni de
  • VB.2010.00673
    06/12/2011 · 0 citazioni de
  • 05/12/2006 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.