Art. 67 LRTV
Divieti cantonali riguardanti le antenne
1 I Cantoni possono vietare l’installazione di antenne esterne in determinate regioni se:
- a. la protezione di importanti siti e paesaggi, luoghi storici, rarità naturali e monumenti artistici lo esige; e b. la ricezione dei programmi abitualmente captati nella regione è garantita a condizioni ragionevoli.
2 L’installazione di un’antenna esterna per la ricezione di programmi supplementari dev’essere eccezionalmente autorizzata se tale ricezione presenta un interesse che prevale sulla necessità di tutelare i siti e il paesaggio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inchiesta nell'emissione "Kassensturz" concernente una decisione passata in giudicato emessa dall'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2017.007780 citazioni29/08/2019 · 0 citazioni de
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VB.2010.006730 citazioni06/12/2011 · 0 citazioni de
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0 citazioni05/12/2006 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.