Fatti

In questo caso si trattava di un reclamo del Consiglio di Stato di Zurigo contro due trasmissioni della televisione svizzera "Kassensturz" degli anni 1992 e 1994. L'Autorità indipendente di ricorso per radio e televisione (UBI) ha stabilito nella sua decisione del 20 maggio 1994 che il primo contributo "Kassensturz" del 1992 sulla contaminazione da diossina e metalli pesanti del suolo nell'area della società "Blockmetall AG" aveva violato le norme di programmazione in tre punti. In una trasmissione successiva del 15/19 novembre 1994, la televisione svizzera ha cercato di presentare e attuare la decisione dell'UBI. Tuttavia, l'UBI ha ritenuto che anche questa trasmissione avesse violato le norme di programmazione, in quanto non aveva rappresentato in modo adeguato la posizione del Cantone di Zurigo e aveva presentato in modo manipolativo la decisione dell'UBI.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Società svizzera di radiotelevisione (SRG) contro la decisione dell'UBI. Ha affermato che l'UBI, in quanto autorità collegiale, doveva astenersi solo in presenza di circostanze straordinarie, che non sussistevano in questo caso, in quanto l'UBI aveva valutato la trasmissione solo per verificare se la SRG avesse adottato misure adeguate per rimediare alla violazione del diritto del primo…