Art. 3 LRTV

Chi intende emettere un programma svizzero deve:
  1. a. notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure b. disporre di una concessione secondo la presente legge.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Conformità alla legislazione sui programmi del servizio "Patent angemeldet" concernente l'utensile per catturare i ragni "SpiderCatcher" ("Kassensturz" del 24 maggio 2005; "Dipl
    · 27/04/2006 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di diffondere un programma televisivo privato al beneficio di una concessione secondo il diritto previgente, che non necessita più di una concessione in base al nuovo diritto e che non dispone di un mandato di p…
    · 18/06/2009 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ammissibilità, dal profilo della legislazione in materia radiotelevisiva, di un'emissione che traccia il ritratto di un Consigliere di Stato in carica, diffusa immediatamente prima delle elezioni ("un personaggio origin…
    · 25/10/2007 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Accesso all'infrastruttura di diffusione dei programmi televisivi (obblighi di "must-carry"); obbligo di attivazione del programma per i giovani "joiz"
    · 22/03/2012 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.