Art. 3 LRTV
Chi intende emettere un programma svizzero deve:
- a. notificarlo previamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure b. disporre di una concessione secondo la presente legge.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Conformità alla legislazione sui programmi del servizio "Patent angemeldet" concernente l'utensile per catturare i ragni "SpiderCatcher" ("Kassensturz" del 24 maggio 2005; "Dipl9 citazioni
-
2Obbligo di diffondere un programma televisivo privato al beneficio di una concessione secondo il diritto previgente, che non necessita più di una concessione in base al nuovo diritto e che non dispone di un mandato di p…8 citazioni
-
3Ammissibilità, dal profilo della legislazione in materia radiotelevisiva, di un'emissione che traccia il ritratto di un Consigliere di Stato in carica, diffusa immediatamente prima delle elezioni ("un personaggio origin…8 citazioni
-
4Accesso all'infrastruttura di diffusione dei programmi televisivi (obblighi di "must-carry"); obbligo di attivazione del programma per i giovani "joiz"0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
3 citazioni18/06/2009 · 3 citazioni de
-
2 citazioni09/09/2009 · 2 citazioni de
-
2 citazioni30/04/2001 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.