Art. 93 LRTV

Disbrigo

1 L’organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:
  1. a. discutere la questione con l’emittente o, nei casi di lieve gravità, trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;
  2. b. predisporre un incontro fra le parti;
  3. c. fare raccomandazioni all’emittente;
  4. d. informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie legali.
2 L’organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.
3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo.
4 Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.
5 Dopo la trattazione del reclamo, l’organo di mediazione fattura i costi all’emittente. Nel caso di reclamo temerario l’Autorità di ricorso può, su richiesta dell’organo di mediazione o dell’emittente, addossare le spese di procedura al reclamante.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Soppressione da parte della SSR di un commento di un utente su Instagram nell'ambito della sua ulteriore offerta editoriale; vie di diritto
    · 29/11/2022 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 18/06/2009 · 1 citazioni de
  • Fernsehen SRF, Sendung "Rundschau" vom 09.03.2016, Beitrag über Therme Vals
    b.744
    · 09/12/2016 · 0 citazioni de
  • · 23/08/2011 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.