Art. 93 LRTV
Disbrigo
1 L’organo di mediazione esamina la questione e funge da mediatore tra le parti. In particolare può:
- a. discutere la questione con l’emittente o, nei casi di lieve gravità, trasmetterle la pratica per disbrigo diretto;
- b. predisporre un incontro fra le parti;
- c. fare raccomandazioni all’emittente;
- d. informare le parti sulle diverse competenze, la normativa applicabile e le vie legali.
2 L’organo di mediazione non ha poteri decisionali e non può impartire istruzioni.
3 Al più tardi 40 giorni dopo il deposito del reclamo, l’organo di mediazione riferisce per scritto alle parti sui risultati delle sue indagini e sulle modalità di disbrigo del reclamo.
4 Con il consenso delle parti, il disbrigo può essere verbale.
5 Dopo la trattazione del reclamo, l’organo di mediazione fattura i costi all’emittente. Nel caso di reclamo temerario l’Autorità di ricorso può, su richiesta dell’organo di mediazione o dell’emittente, addossare le spese di procedura al reclamante.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Soppressione da parte della SSR di un commento di un utente su Instagram nell'ambito della sua ulteriore offerta editoriale; vie di diritto3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni18/06/2009 · 1 citazioni de
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Fernsehen SRF, Sendung "Rundschau" vom 09.03.2016, Beitrag über Therme Vals0 citazionib.744· 09/12/2016 · 0 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
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