Art. 7b LOGA

Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.
1bis Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.
2 L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione.
3 Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali
    · 19/06/2013 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.