Fatti

M., nato nel 1977, è cittadino kosovaro e risiede in Kosovo. Dal maggio 2003 al gennaio 2005 ha lavorato in Svizzera e ha versato i contributi obbligatori all'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS/AI) svizzera. Nel 2010 ha richiesto alla Cassa Svizzera di Compensazione (CSC) il rimborso dei contributi AVS. La CSC ha disposto il rimborso di 2'409 CHF. M. ha successivamente richiesto il ricalcolo dell'importo da rimborsare. Il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto la richiesta di M. di rimborso dei contributi AVS, in quanto l'Accordo di Sicurezza Sociale tra la Svizzera e l'ex Jugoslavia rimane applicabile ai cittadini kosovari e pertanto non sussiste alcun diritto al rimborso.

Legge

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso della CSC. Esso afferma che la secessione del Kosovo ha rappresentato una modifica giuridicamente valida a livello internazionale e che il mancato rinnovo dell'Accordo di Sicurezza Sociale da parte della Svizzera per il Kosovo a partire dal 1° aprile 2010 era legittimo. L'Accordo di Sicurezza Sociale tra la Svizzera e l'ex Jugoslavia non si è applicato automaticamente al Kosovo, in quanto non conteneva alcuna disposizione sulla successione degli Stati. La Svizzera ha deciso in modo pragmatico di non trasferire l'Accordo al Kosovo, ma di avviare negoziati per nuovi accordi.

Inoltre, il ricorrente, in quanto cittadino kosovaro, non ha diritto alla prosecuzione dell'Accordo di Sicurezza Sociale, in quanto non possiede anche la…