Art. 7e LOGA
Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna
1 Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 cpv. 3 o sull’articolo 185 cpv. 3 della Costituzione federale:
- a. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o b. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.
2 Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (O-Egitto); rifiuto di radiare il nome del ricorrente dalla lista delle persone alle quali si applica l'o…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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