Art. 6 OLOGA
Principi
1 L’Amministrazione federale si compone dell’Amministrazione centrale e dell’Amministrazione decentralizzata.
2 Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adempiono compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata.
3 Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell’articolo 2 cpv. 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell’Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale del 27 giugno 1901 concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia, rispettivamente del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia; misure amministrative in materia di diritto dei carte…3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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