Art. 136 LEF
Modo di pagamento
1 L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 79_III_1194 citazioni03/09/1953 · 4 citazioni
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2Pagamento nell'ambito dell'incanto di un fondo (art. 143 LEF)2 citazioni
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3L'emissione d'un assegno bancario costituisce un pagamento a contanti nel senso degli art. 136 LEF e 46 RFF?2 citazioni
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4DTF 75_III_112 citazioni01/01/1949 · 2 citazioni
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51. Esecuzione del pignoramento di un fondo con accessori (art. 11 RFF)1 citazioni
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6DTF 75_III_60 citazioni09/03/1949 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni25/09/2002 · 2 citazioni de
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1 citazioni06/11/2017 · 1 citazioni de
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Beschwerde0 citazioniPS260077· 13/04/2026 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.