Art. 136 LEF

Modo di pagamento

1 L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo.
2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale importo deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 79_III_119
    03/09/1953 · 4 citazioni
  2. 2
    Pagamento nell'ambito dell'incanto di un fondo (art. 143 LEF)
    · 25/09/2002 · 2 citazioni
  3. 3
    L'emissione d'un assegno bancario costituisce un pagamento a contanti nel senso degli art. 136 LEF e 46 RFF?
    · 25/10/1965 · 2 citazioni
  4. 4
    DTF 75_III_11
    01/01/1949 · 2 citazioni
  5. 5
    1. Esecuzione del pignoramento di un fondo con accessori (art. 11 RFF)
    · 02/04/1986 · 1 citazioni
  6. 6
    DTF 75_III_6
    09/03/1949 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 25/09/2002 · 2 citazioni de
  • 06/11/2017 · 1 citazioni de
  • Beschwerde
    PS260077
    · 13/04/2026 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.