Art. 175 LEF
Momento dell’apertura del fallimento
1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato.
2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Apertura del fallimento di una banca (art. 36 LBCR e 55 cp. 2 del regolamento d'esecuzione). 1. Il termine per ricorrere contro la sentenza cantonale di fallimento decorre dalla notificazione della decisione motivata (a…24 citazioni
-
2Dichiarazione di fallimento secondo la LEF; scioglimento della società per lacune nell'organizzazione e ordine di liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento0 citazioni
-
3Art. 175 LEF. - Crediti salariali per il periodo successivo all'apertura del fallimento o alla domanda di pignoramento non danno diritto a indennità per insolvenza. - Determinante è la data in cui il fallimento è pronun…0 citazioni
-
4Ove l'autorità di ricorso annulli la dichiarazione di fallimento, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, promossa prima della dichiarazione del fallimento ma cessata durante la procedura fallimentare in virtù d…0 citazioni
-
5Dichiarazione di fallimento; anticipo delle spese; arbitrio0 citazioni
-
6Riserva di proprietà; fallimento dell'acquirente. 1. Non è ammissibile chiedere per la prima volta davanti al Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. b OG) la restituzione degli acconti versati, sotto deduzione di un'e…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Obergericht / Zivilgericht / 4. Zivilkammer — ZSU.2025.1811 citazioniZSU.2025.181· 05/09/2025 · 1 citazioni de
-
ZSU.2025.1811 citazioni03/09/2025 · 1 citazioni de
-
Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG (BGer 5A_108/2021 vom 29. September 2021)1 citazioniBEZ.2020.62· 01/12/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.