Art. 178 LEF
Precetto esecutivo
1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione; 3. l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4. l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esecuzione cambiaria; esame dell'esistenza dei suoi presupposti da parte dell'ufficio delle esecuzioni (art. 177 e 178 cpv. 1 LEF)4 citazioni
-
2Esecuzione cambiaria (art. 178 LEF; art. 991 CO)2 citazioni
-
3DTF 78_III_120 citazioni05/02/1952 · 0 citazioni
-
4DTF 39_I_2950 citazioni05/06/1913 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.