Art. 178 LEF

Precetto esecutivo

1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione; 3. l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20); 4. l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione cambiaria; esame dell'esistenza dei suoi presupposti da parte dell'ufficio delle esecuzioni (art. 177 e 178 cpv. 1 LEF)
    · 26/10/1987 · 4 citazioni
  2. 2
    Esecuzione cambiaria (art. 178 LEF; art. 991 CO)
    · 10/12/1992 · 2 citazioni
  3. 3
    DTF 78_III_12
    05/02/1952 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 39_I_295
    05/06/1913 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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