Art. 287 LEF
1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: 1. la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3. il pagamento di un debito non scaduto.
2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore.
3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: 1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o 2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 65_III_1425 citazioni27/10/1939 · 5 citazioni
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2DTF 50_III_1414 citazioni01/01/1924 · 4 citazioni
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3DTF 62_III_623 citazioni01/01/1936 · 3 citazioni
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4DTF 53_III_783 citazioni01/01/1927 · 3 citazioni
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5DTF 49_III_273 citazioni01/01/1923 · 3 citazioni
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6Azione rivocatoria (art. 285 e segg2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Responsabilità dello Stato secondo l'art. 5 LEF1 citazioni
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1 citazioni14/10/2019 · 1 citazioni de
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Anfechtungsklage1 citazioniZKBER.2017.30· 29/03/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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