Art. 287 LEF

1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento: 1. la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garanzia; 2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento; 3. il pagamento di un debito non scaduto.
2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore.
3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore: 1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cambiamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o 2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 65_III_142
    27/10/1939 · 5 citazioni
  2. 2
    DTF 50_III_141
    01/01/1924 · 4 citazioni
  3. 3
    DTF 62_III_62
    01/01/1936 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 53_III_78
    01/01/1927 · 3 citazioni
  5. 5
    DTF 49_III_27
    01/01/1923 · 3 citazioni
  6. 6
    Azione rivocatoria (art. 285 e segg
    · 12/06/1969 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Responsabilità dello Stato secondo l'art. 5 LEF
    · 02/04/2026 · 1 citazioni de
  • 14/10/2019 · 1 citazioni de
  • Anfechtungsklage
    ZKBER.2017.30
    · 29/03/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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