Art. 57c LEF
1 Se un debitore fruisce della sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il creditore può esigere che per la durata della sospensione l’ufficio d’esecuzione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall’articolo 164. Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere.
2 L’inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il credito del creditore istante.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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