Art. 11 OCCS

Accertamento etilometrico preliminare e riconoscimento dei valori

1 L’accertamento con etilometro precursore può essere effettuato:
  1. a. dopo un tempo di attesa di almeno 20 minuti; o b. dopo un risciacquo della bocca, tenendo conto di eventuali indicazioni del fabbricante dello strumento.
2 Per l’accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue.
3 Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell’aria espirata:
  1. a. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,40 mg/l per i conducenti di un veicolo a motore;
  2. b. pari o superiore a 0,05 ma inferiore a 0,40 mg/l per le persone soggette al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a cpv. 1 ONC ;
  3. c. pari o superiore a 0,25 ma inferiore a 0,55 mg/l per i conducenti di un veicolo senza motore o di un ciclomotore.
4 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
5 L’USTRA disciplina l’uso degli etilometri precursori.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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