Art. 49 OCCS

Disposizioni penali

È punito con la multa chi:
  1. a. rifiuta di esibire alle autorità d’esecuzione, su richiesta, le licenze, i permessi, i supporti elettronici di dati e altri documenti di controllo necessari per i controlli secondo la presente ordinanza, non fornisce le informazioni necessarie o fornisce intenzionalmente informazioni false in occasione di un controllo;
  2. b. rifiuta l’accesso all’azienda alle autorità di controllo in occasione di un controllo aziendale previsto dalla presente ordinanza;
  3. c. ostacola intenzionalmente in altro modo o tenta di vanificare le attività di controllo previste dalla presente ordinanza.

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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