Art. 27 LEspl
Responsabilità civile
1 Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni , concernenti gli atti illeciti.
2 È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.
3 Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 27 cpv. 1 della legge federale sugli esplosivi0 citazioni
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