Art. 27 LEspl

Responsabilità civile

1 Il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali del codice delle obbligazioni , concernenti gli atti illeciti.
2 È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo.
3 Anche la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sottostanno a queste disposizioni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 27 cpv. 1 della legge federale sugli esplosivi
    · 26/10/2004 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.