Art. 7 OEspl
Fuochi d’artificio
1 I fuochi d’artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie F1–F4 secondo i criteri di cui all’allegato 1 n. 2.
2 I fuochi d’artificio della categoria F1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un’autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici.
3 I fuochi d’artificio della categoria F2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni.
4 I fuochi d’artificio della categoria F3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni.
5 I fuochi d’artificio della categoria F4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio.
6 L’UCE può classificare, in determinati casi, un fuoco d’artificio in un’altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambientale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, vorsätzliche schwere Körperverletzung, Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz; Strafzumessung; Willkür, rechtliches Gehör8 citazioni
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7 citazioni09/08/2017 · 7 citazioni de
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2 citazioni17/12/2021 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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