Art. 110 OSStr
Regolamentazione della circolazione sulle strade di grande traffico
1 Sono strade di grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 3 cpv. 3 LCStr ) le autostrade, le semiautostrade e le strade principali.
2 L’USTRA emana regolamentazioni locali relative alla circolazione nell’ambito degli articoli 3 cpv. 4 e 32 cpv. 3 LCStr sulle strade nazionali, compresi i raccordi con relativi tratti di collegamento, sugli impianti accessori e sulle aree di sosta secondo l’articolo 2 lettere c–e OSN (art. 2 cpv. 3bis LCStr). I Cantoni possono prendere siffatti provvedimenti sulle strade nazionali di prima e seconda classe se questi sono in relazione al completamento della rete delle strade nazionali approvata e non valgono oltre un anno.
3 Il Consiglio federale può far esaminare regolamentazioni locali del traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente sopprimerle.
4 I Cantoni accertano quali siano i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti eccezionali (art. 78–85 ONC ).
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Dichiarazione di nullità dell'iniziativa popolare "Per un'aria respirabile", che prevede provvedimenti cantonali a breve termine per combattere i sovraccarichi temporanei di sostanze inquinanti nell'atmosfera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni25/09/2014 · 0 citazioni de
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0 citazioni24/11/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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