Art. 96 OSStr

Principi

1 È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se essa:
  1. a. rende più difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità di passaggi pedonali, intersezioni o uscite;
  2. b. risulta d’ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico destinate ai pedoni;
  3. c. può essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure d. riduce l’efficacia di segnali o demarcazioni.
2 È sempre vietata la pubblicità stradale:
  1. a. se sporge all’interno del profilo della sagoma limite della carreggiata;
  2. b. sulla carreggiata, tranne nelle zone pedonali;
  3. c. nelle gallerie e nei sottopassaggi senza marciapiedi;
  4. d. se contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Libertà economica, autonomia comunale; monopolio d'affissione su suolo privato
    · 13/11/2001 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 16/12/2004 · 15 citazioni de
  • 30/07/2007 · 14 citazioni de
  • Bauvorhaben LED-Bildschirm für digitale Plakatwerbung
    · 02/05/2014 · 12 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.