Art. 96 OSStr
Principi
1 È vietata la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, segnatamente se essa:
- a. rende più difficoltoso il riconoscimento di altri utenti della strada come in prossimità di passaggi pedonali, intersezioni o uscite;
- b. risulta d’ostacolo o mette in pericolo le persone autorizzate sulle aree di traffico destinate ai pedoni;
- c. può essere confusa con segnali o demarcazioni; oppure d. riduce l’efficacia di segnali o demarcazioni.
2 È sempre vietata la pubblicità stradale:
- a. se sporge all’interno del profilo della sagoma limite della carreggiata;
- b. sulla carreggiata, tranne nelle zone pedonali;
- c. nelle gallerie e nei sottopassaggi senza marciapiedi;
- d. se contiene segnali o elementi aventi la funzione di indicatori di direzione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Libertà economica, autonomia comunale; monopolio d'affissione su suolo privato5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
15 citazioni16/12/2004 · 15 citazioni de
-
14 citazioni30/07/2007 · 14 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.