Art. 14a LAAF

Informazione in caso di domande raggruppate

1 Su richiesta dell’AFC, il detentore delle informazioni identifica le persone interessate da una domanda raggruppata.
2 L’AFC informa della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio in Svizzera.
3 Chiede al detentore delle informazioni di informare della domanda le persone legittimate a ricorrere con sede o domicilio all’estero e di invitarle nel contempo a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera.
3bis L’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all’estero se:
  1. a. è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o b. l’autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso.
4 Mediante pubblicazione in forma anonima nel Foglio federale, informa inoltre le persone interessate da una domanda raggruppata in merito:
  1. a. alla ricezione e al contenuto della domanda;
  2. b. all’obbligo di indicare all’AFC uno dei seguenti indirizzi: 1. il loro indirizzo svizzero, se hanno sede o domicilio in Svizzera, 2. il loro indirizzo all’estero, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato, o 3. l’indirizzo di un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere notifiche;
  3. c. alla procedura semplificata secondo l’articolo 16; e d. al fatto che emanerà una decisione finale per ogni persona legittimata a ricorrere che non abbia acconsentito alla procedura semplificata.
5 Il termine per indicare l’indirizzo secondo il cpv. 4 lett. b è di 20 giorni. Decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
6 Se non può notificare la decisione finale alle persone legittimate a ricorrere, l’AFC la notifica mediante comunicazione in forma anonima nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla comunicazione nel Foglio federale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    N. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lett. b del n. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; art. 1 LAAF; art. 2 OAAF; base legale per la concessione…
    · 12/09/2016 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.