Fatti
Il motivo del procedimento era una richiesta di assistenza amministrativa dell'autorità fiscale olandese (BD) del 23 luglio 2015. Il BD ha richiesto informazioni su persone a lui non note nominativamente, che nel periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 erano titolari di conti presso la Banca X. e soddisfacevano determinati criteri. Il Tribunale amministrativo federale aveva rifiutato l'assistenza amministrativa, in quanto, secondo la sua interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e i Paesi Bassi (DBA CH-NL) e del relativo Protocollo, le richieste di gruppo senza indicazione del nome non sono ammissibili. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il DBA CH-NL, in combinato disposto con l'Accordo di intesa sul DBA CH-NL, consente l'assistenza amministrativa anche senza identificazione mediante il nome. L'Accordo di intesa, concluso per migliorare le disposizioni del Protocollo, afferma che la persona coinvolta può essere identificata anche in altro modo rispetto all'indicazione del nome e dell'indirizzo. Ciò esprime chiaramente che le parti contraenti non ritengono necessaria un'esplicita indicazione del nome nella richiesta di assistenza amministrativa. In altre parole, le richieste di gruppo senza indicazione del nome sono ammissibili ai sensi del DBA CH-NL.
Il Tribunale federale ha inoltre esaminato se nel caso concreto siano soddisfatte le condizioni per l'assistenza amministrativa nelle richieste di gruppo. È giunto alla conclusione che, pur essendo la richiesta del BD al limite dell'inammissibile "fishing expedition", essa può ancora essere considerata ammissibile. La richiesta contiene una descrizione…