Art. 8 LAAF

Principi

1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda.
2 Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione.
3 Per ottenere le informazioni l’AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9–12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni.
4 L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.
5 Le spese per l’ottenimento delle informazioni non sono rimborsate.
6 Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    N. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; Accordo amichevole relativo all'interpretazione della lett. b del n. XVI del Protocollo concernente la CDI CH-NL; art. 1 LAAF; art. 2 OAAF; base legale per la concessione…
    · 12/09/2016 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.