Fatti

Il 13 maggio 2016 l’amministrazione fiscale olandese ha richiesto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l’assistenza amministrativa ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e i Paesi Bassi (CDI CH-NL). Oggetto della richiesta era la verifica dell’obbligo tributario di [C.] nei Paesi Bassi in relazione al marchio [I.] e alla sua utilizzazione da parte delle società svizzere [A. GmbH] e [B. SA] (ricorrenti). L’autorità richiedente chiedeva tra l’altro bilanci annuali, dichiarazioni delle imposte sul reddito, informazioni su amministratori, azionisti e beneficiari effettivi, estratti conto nonché contratti e procedimenti giudiziari concernenti il marchio [I.] . L’AFC emanò il 5 settembre 2017 provvedimenti conclusivi nei confronti delle ricorrenti e annunciò la trasmissione delle informazioni richieste all’autorità olandese. Contro tali provvedimenti le ricorrenti proposero ricorso al Tribunale amministrativo federale, che respinse i ricorsi con sentenza del 29 giugno 2018. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 luglio 2018 le ricorrenti chiesero l’annullamento della sentenza di primo grado e il diniego dell’assistenza amministrativa, in particolare invocando il segreto professionale e il segreto commerciale. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e lo ha respinto.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso Il Tribunale federale ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84a LTF, poiché verteva su una questione giuridica di principio. Essa concerneva le condizioni alle quali il segreto professionale può escludere la concessione dell’assistenza amministrativa. Il Tribunale federale non si era ancora pronunciato su tale questione e la prassi dei gradi inferiori era disomogenea. Le ricorrenti sostenevano che le informazioni richieste fossero in parte protette dal segreto professionale e che l’art. 26 cpv. 3 CDI CH-NL e l’art. 8 cpv. 6 LAAF ostassero alla concessione dell’assistenza. Il Tribunale federale ha rilevato che tale questione può essere dirimente per la prassi e riveste pertanto carattere di principio.

2. Ambito temporale dell’assistenza amministrativa Le ricorrenti hanno fatto valere che una parte delle informazioni richieste si riferiva a un periodo anteriore al 1° marzo 2010, per il quale la CDI CH-NL, ai sensi dell’art. 29 cpv. 2, non prevede efficacia retroattiva. Il Tribunale federale ha precisato che l’ambito temporale dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CDI CH-NL è aperto qualora le informazioni presentino un collegamento con il periodo a decorrere dal 1° marzo 2010. È il caso se dalle informazioni risultino effetti rilevanti ai fini fiscali per tale periodo. Ad esempio, un atto di cessione di diritti di marchio del 2005 rientra nell’ambito temporale se da esso derivano ancora effetti fiscali dopo il 1° marzo 2010. Tale circostanza si verifica nel caso di specie, poiché la ricorrente 1 è stata coinvolta in procedimenti giudiziari concernenti il marchio fino al 2014.

3. Probabile rilevanza delle informazioni Le ricorrenti hanno contestato che le informazioni richieste fossero probabilmente rilevanti ai fini fiscali olandesi. Il Tribunale federale ha precisato che la probabile rilevanza sussiste già qualora esista una ragionevole possibilità che le informazioni possano essere rilevanti ai fini fiscali. Tale circostanza si verifica nel caso di specie, poiché l’autorità richiedente ha addotto indizi plausibili di uno stretto legame tra [C.] e la ricorrente 1. Le informazioni sono idonee a provare o confutare tale legame. Inoltre, le informazioni sono rilevanti anche per la tassazione della ricorrente 1 stessa, poiché possono influenzare il suo reddito imponibile.

4. Motivi di esclusione ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 CDI CH-NL Le ricorrenti hanno fatto…