Art. 17 LAAF
Procedura ordinaria
1 L’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni da trasmettere.
2 Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L’AFC le rimuove o le rende irriconoscibili.
3 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale.
4 L’AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all’emanazione e al contenuto della decisione finale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; rilevanza verosimile di informazioni per la verifica dei prezzi di trasferimento all'interno di un gruppo di società315 citazioni
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2Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale263 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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107 citazioni
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83 citazioni
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Amtshilfe (DBA CH-SE)69 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.