Art. 9 LAAF
Ottenimento di informazioni dalla persona interessata
1 Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L’AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.
2 L’AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all’ottenimento di informazioni.
3 La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.
4 L’AFC esegue provvedimenti amministrativi, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto essi siano necessari per rispondere alla domanda. Essa informa dei provvedimenti l’amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata e le dà l’occasione di partecipare alla loro esecuzione.
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Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale23 citazioni
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2Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; decisione di condanna a una multa1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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6 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.