Art. 9 LAAF

Ottenimento di informazioni dalla persona interessata

1 Se la persona interessata è assoggettata limitatamente o illimitatamente all’imposta in Svizzera, l’AFC esige la consegna delle informazioni che sono presumibilmente necessarie per rispondere alla domanda. L’AFC stabilisce un termine per la consegna delle informazioni.
2 L’AFC informa la persona interessata in merito al contenuto della domanda, per quanto ciò sia necessario all’ottenimento di informazioni.
3 La persona interessata deve consegnare tutte le informazioni rilevanti in suo possesso o sotto il suo controllo.
4 L’AFC esegue provvedimenti amministrativi, come verifiche contabili o sopralluoghi, per quanto essi siano necessari per rispondere alla domanda. Essa informa dei provvedimenti l’amministrazione cantonale delle contribuzioni cui compete la tassazione della persona interessata e le dà l’occasione di partecipare alla loro esecuzione.
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Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
    · 24/09/2015 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; decisione di condanna a una multa
    · 20/08/2015 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.