Art. 6 OPIR

Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

1 L’autorità esecutiva controlla che il rapporto sia completo e corretto.
2 Essa controlla in particolare che:
  1. a. per l’azienda in questione, la valutazione dell’entità degli eventuali danni (art. 5 cpv. 1 lett. f) sia plausibile;
  2. b. per la via di comunicazione in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 2 lett. d) sia plausibile;
  3. c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la valutazione della probabilità di un incidente rilevante con gravi danni (art. 5 cpv. 3 lett. d) sia plausibile.
3 Essa valuta, se necessario dopo un sopralluogo, se sia ammissibile l’ipotesi che:
  1. a. per l’azienda in questione, si possano escludere gravi danni alla popolazione o all’ambiente in seguito ad incidente rilevante;
  2. b. per la via di comunicazione in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola;
  3. c. per l’impianto di trasporto in condotta in questione, la probabilità che capiti un incidente rilevante sia sufficientemente piccola.
3bis L’autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.
4 Se l’ipotesi di cui al cpv. 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Analisi dei rischi secondo l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (art. 6 segg
    · 08/01/2001 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.