Art. 17a LTB

Investitori esentati

1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 cpv. 2:
  1. a. gli Stati esteri e le banche centrali;
  2. b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell’articolo 7 LICol ;
  3. c. gli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 119 LICol;
  4. d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
  5. e. gli istituti esteri di previdenza professionale;
  6. f. le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;
  7. g. le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.
2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 cpv. 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.
3 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:
  1. a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  2. b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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