Art. 17a LTB
Investitori esentati
1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 cpv. 2:
- a. gli Stati esteri e le banche centrali;
- b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell’articolo 7 LICol ;
- c. gli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 119 LICol;
- d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
- e. gli istituti esteri di previdenza professionale;
- f. le società d’assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;
- g. le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.
2 Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell’articolo 13 cpv. 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.
3 Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:
- a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Umsatzabgabe3 citazioni
-
1 citazioni
-
VG.2021.000021 citazioni01/04/2021 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.