Art. 30 LTB

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 30/01/2019 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 48_I_349
    01/01/1922 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 19/05/2008 · 7 citazioni de Riassunto
  • 100 2019 134
    09/06/2021 · 1 citazioni de
  • VG.2019.00024
    27/06/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.