Art. 30 LTB
1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è garantito o ne è prorogata la riscossione o nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.
3 La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato a una detta persona; da ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.
4 La sospensione e l’interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2DTF 48_I_3490 citazioni01/01/1922 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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100 2019 1341 citazioni09/06/2021 · 1 citazioni de
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VG.2019.000241 citazioni27/06/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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