Art. 22 LAID
Modifica dell’assoggettamento
1 La persona giuridica che trasferisce la sede o l’amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all’imposta in entrambi i Cantoni per l’intero periodo fiscale. L’autorità di tassazione ai sensi dell’articolo 39 cpv. 2 è quella del Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.
2 L’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 21 cpv. 1, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.
3 L’utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Steuerhoheit (ab 2002)5 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich, Steuerperioden 2010 / 2011; Steuerhoheit4 citazioni
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Doppelbesteuerung (Staats- und Gemeindesteuern 2001)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.