Art. 103 CPP

Conservazione degli atti

1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2018.00030
    04/12/2020 · 1 citazioni de
  • 23/07/2012 · 1 citazioni de
  • 05/05/2011 · 1 citazioni de

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