Art. 103 CPP
Conservazione degli atti
1 Gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di prescrizione dell’azione penale e della pena.
2 Fanno eccezione i documenti originali acquisiti al fascicolo; essi vanno restituiti contro ricevuta agli aventi diritto appena la decisione sulla causa penale è passata in giudicato.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2018.000301 citazioni04/12/2020 · 1 citazioni de
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1 citazioni23/07/2012 · 1 citazioni de
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1 citazioni05/05/2011 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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