Art. 24 CPP
Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, atti terroristici e criminalità economica
1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:
- a. siano stati commessi prevalentemente all’estero;
- b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:
- a. siano realizzate le condizioni di cui al cpv. 1; e b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.
3 L’apertura di un’istruzione secondo il cpv. 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni01/12/2011 · 10 citazioni de
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8 citazioni15/07/2016 · 8 citazioni de
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6 citazioni11/09/2020 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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