Art. 24 CPP

Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, atti terroristici e criminalità economica

1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies CP nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell’articolo 260ter CP, a condizione che:
  1. a. siano stati commessi prevalentemente all’estero;
  2. b. siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un’istruzione qualora:
  1. a. siano realizzate le condizioni di cui al cpv. 1; e b. nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l’assunzione del procedimento.
3 L’apertura di un’istruzione secondo il cpv. 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 30/05/2016 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 01/12/2011 · 10 citazioni de
  • 15/07/2016 · 8 citazioni de
  • 11/09/2020 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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